Abstract
Le bollette di energia elettrica devono essere pagate mensilmente dai cittadini quali il corrispettivo di energia consumata per i propri bisogni. La tematica, dunque, affronta la responsabilità del fornitore di un servizio di pubblica
utilità che, direttamente o indirettamente, incide sulla vita quotidiana dei cittadini: in concreto grava nella struttura
dei costi fissi delle famiglie ed utenti. A tale scopo il legislatore europeo con la Direttiva MID (Direttiva 2004/22/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e s.m.i.) ha legiferato in merito ai requisiti e controlli
metrologici degli strumenti per la misura legale dell’energia elettrica attiva, consumata per il soddisfacimento dei
propri bisogni. Lo strumento di misura utilizzato per la misura dell’energia consumata è il “contatore” presente in
ogni abitazione deve essere di tipo legale. Dunque il corrispettivo di energia da pagare dipende dalla quantità di
energia consumata che è visualizzata dal contatore a mezzo del display e contabilizzata nella bolletta/fattura con la
dicitura “Consumi in kWh”. L’importo dell’energia da corrispondere nella “bolletta energetica” deve essere assolutamente preciso, privo di errori e tutto il sistema di fatturazione deve essere affidabile, in caso contrario si lede il
concetto di fede pubblica. Lo sviluppo della tecnologia della comunicazione, però, crea non pochi problemi legali,
concernenti la quantificazione dell’energia da corrispondere attestato nelle bollette. Il presente studio, affronta la
problematica delle bollette energetiche scaturenti dal sistema di misurazione dell’energia elettrica in ITALIA sia dal
punto di vista tecnico che legale.
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