Dott. Ascolese Franco
Editorial Manager - Journal of Advanced Health Care
Dott. Morra Davide
Editorial Director - Journal of Advanced Health Care
Con estremo piacere anche per quest'anno la rivista JAHC Journal of Advanced Health Care ha inteso, attraverso la pubblicazione di questa Special Issue di contribuire alla divulgazione promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza. È bene sottolineare, allora, che la tutela della sicurezza non è dettata solo da normative da rispettare, ma è una responsabilità collettiva. Quando si parla di cultura della sicurezza non si può far riferimento solo a principi teorici ed astratti, ma si deve pensare ad un sistema ben organizzato di processi e di pratiche professionali, ma anche a norme scritte a convenzioni informali, a linguaggi, a modi di pensare, di percepire e di rappresentare il rischio.
È con questo spirito che nasce la presente edizione che si unisce alle precedenti in un sottile fil rouge che intende, così, continuare il lavoro di implementazione della inter-professionalità dei professionisti sanitari e della prevenzione. L'obiettivo anche per questa edizione è individuabile nella certezza che la Cultura possa diventare motore di una vasta gamma di effetti di sviluppo delle emergenti e differenti professionalità dei Tecnici Sanitari e della Prevezione. JAHC, da sempre impegnata in azioni volte a portare avanti strategie improntate all'apprendimento interprofessionale ed alla diffusione di una nuova Cultura. La sfida da raccogliere, quindi, è rintracciabile nelle modalità più opportune per una diffusione della cultura che diviene, oggi più che mai, un'importante risorsa per l'intero Sistema delle professioni sanitarie.
Introduction
Dott. Cosimo De Marco
Presidente - Commissione d'Albo T.P.A.L.L.
“Garantire la sicurezza dei lavoratori, oggi più che mai costituisce non solo un obbligo giuridico, discendente dalla nostra Costituzione e dai Trattati internazionali, ma un dovere morale e civile inderogabile”. Si trae spunto da questo intervento fatto dall’ex Presidente della Camera Roberto Fico all’evento “Health, Safety and Environment Symposium 2021”' tenutosi il 29 e 30 ottobre 2021 a Napoli presso il Nuovo Policlinico della 'Federico II (ideato e organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dall’Associazione Europea per la Prevenzione, dall'INAIL, da Ebilav e da Fondolavoro) con l’intento editoriale di divulgare alcune riflessioni in materia di promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso la pubblicazione dei lavori presentati dai Tecnici della Prevenzione nell’’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro oltre che da altri professionisti esperti del settore che hanno partecipato all’evento.Per contribuire alla riduzione degli infortuni e per far crescere nel Paese una vera e propria cultura della sicurezza necessita sviluppare una concreta cultura della prevenzione. Un concetto quello della prevenzione che nell’ambito del diritto della sicurezza sul lavoro trova espressione all’art. 2 lett. n del D.Lgs. n. 81/08 di attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 che lo enuncia definendolo come ‹‹il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno››, situa e congiunge in modo incontrovertibile l’azione prevenzionistica alla tutela dei beni fondamentali salute e ambiente. Si esprime più o meno negli stessi termini la direttiva quadro 89/391/CEE che, all’art. 3, definisce come prevenzione ‹‹il complesso delle disposizioni o misure previste in tutte le fasi dell’attività dell’impresa per evitare o diminuire i rischi professionali››. Un dettato regolativo che impone all’interno dei luoghi di lavoro una vera e propria ‹‹organizzazione della prevenzione›› in cui quest’ultima risulta essere ‹‹protagonista assoluto›› della disciplina e degli istituti ad essa teleologicamente ispirati.
Il principio della prevenzione che deve essere messo in rapporto con un diverso, seppure affine, paradigma di approccio al rischio, ossia il principio di precauzione, anch’esso di ascendenza euro-comunitario che non si limita ad un mero spazio confinato ma che va oltre la delimitazione del luogo di lavoro. La prevenzione, in altri termini non opera in modo circostanziato al luogo di lavoro – seppur muova da lì il suo nucleo espansivo – ma ha una propensione ad estendersi non solo dai lavoratori alla intera popolazione ma anche dall’ambiente di lavoro all’ambiente esterno e viceversa. Non ci sono dubbi che la prevenzione dei rischi per il lavoro ‹‹coincida, in ultima analisi, con quella dei rischi per l’ambiente››; tale correlazione è ben comprensibile se si pensa al rischio da sostanze cancerogene.
Tra prevenzione e precauzione pare rinvenibile una comune radice ex ante, tale che la prima risulta orientata alla eliminazione o riduzione dei rischi noti, dagli effetti ‹‹prevenibili in quanto prevedibili›› mentre la seconda avrebbe ad oggetto rischi ignoti che ‹‹allo stato delle conoscenze›› scentifico-nomologiche, non si possono ragionevolmente escludere.
In analogia con il diritto europeo all’art. 191 TFUE (collocato in apertura del titolo XX, rubricato Ambiente), che pone come obiettivo la garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente fondato sui principi ‹‹della precauzione e dell’azione preventiva›› nonché della ‹‹correzione›› in via prioritaria ‹‹alla fonte›› dei danni provocati all’ambiente. Il campo di applicazione di tali principi è, come noto, esteso dal diritto ambientale alla legislazione europea sugli alimenti, alla politica dei consumatori, alla salute umana, animale e vegetale, a dimostrazione di una autentica vis espansiva, come principio generale a tutela di beni giuridici primari.
In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, parlare di precauzione significa riferirsi a un criterio prudenziale collegato al metodo di valutazione dell’impatto sullo stesso, finalizzato ‹‹ad anticipare la soglia di rilevanza dei fenomeni connessi con l’ambiente ed i luoghi di lavoro›› attraverso la rappresentazione anticipata e l’allontanamento degli eventi potenzialmente dannosi. Se si considera, d’altra parte, l’incidenza del principio di precauzione sulla legislazione punitiva, esso si configura come ‹‹fattore di estensione dell’ambito della rilevanza penale in maniera più o meno diretta a seconda dei settori di disciplina osservati››.
Detto principio può essere invocato, come risulta dai chiarimenti della Commissione europea, quando un fenomeno, un prodotto o un processo abbia effetti potenzialmente pericolosi individuati tramite una valutazione scientifica seppure incerta ma, di base, la più completa possibile. Impone, nondimeno, ‹‹di adottare tutte le misure necessarie per azzerare e contenere la minaccia in questione›› e attiene alla decisione sui livelli di rischio tollerabili e, in definitiva, al modello di società che si intende perseguire.
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, una parte della dottrina ha affermato che, da un lato, l’assenza di certezza scientifica ‹‹a fronte di ragionevoli dubbi circa la possibilità che si producano effetti gravi e negativi per la salute del lavoratore, non deve impedire che si adottino da parte del datore di lavoro misure e cautele appropriate in via preventiva››, dall’altro che ‹‹non si tratta di imporre al datore di lavoro di assumere iniziative autonome e straordinarie per fare fronte al cosiddetto ‹‹ignoto tecnologico›› ma di ribadire che il debitore di sicurezza non può esimersi dal misurarsi anche con i rischi potenziali, pur se le conseguenze negative in termini di lesioni con il diritto alla salute del lavoratore non sono state ancora accertate in maniera univoca né condivise dalla comunità scientifica della medicina del lavoro››. Secondo alcuni studiosi, la prevenzione – soprattutto quando è intesa come primaria – si basa inevitabilmente su un principio di precauzione; tra prevenzione e precauzione viene, per altri, imbastita una relazione di carattere quantitativo, tale per cui la precauzione ‹‹tende ad ampliare al massimo grado il principio di prevenzione››.
Dal punto di vista procedurale, valutazione, gestione e comunicazione del rischio accomunano il paradigma della precauzione così come quello della prevenzione: tali fasi procedurali sono chiaramente rintracciabili nel testo normativo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ottica prevenzionistica, riconducibile sia alla direttiva quadro 89/391/CE che alla sua attuazione nel nostro ordinamento con l’attuale D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
La ragione per cui si deve fare ricorso alla precauzione è che qualsiasi attività svolta è sempre caratterizzata sia ex ante che ex post da un elevato grado di incertezza relativo alla insorgenza di potenziali effetti collaterali avversi; li accomuna il carattere ‹‹transitorio, provvisorio e dinamico della precauzione e delle misure su di essa fondate in dipendenza dell’eventuale acquisizione di nuove conoscenze e di evidenze scientifiche conclusive che confermino o smentiscano l’originaria ipotesi del rischio››.
Da ciò emerge che la prevenzione ha una duplice matrice: l’una regolativa e l’altra operativa. Per aversi prevenzione, occorre, invero, che concorrano non solo regole pubbliche di produzione legislativa volte a evitare o diminuire i rischi professionali ma anche misure di stampo privatistico adottate, appunto, nell’esercizio dell’impresa. Per mettere in atto tali principi necessità una linea comune - di condivisione, partecipazione e ricerca, l’investimento di adeguate risorse nella formazione, nella prevenzione e nel sostegno alle imprese che investono in sicurezza e qualità del lavoro, ovvero sviluppare e consolidare un modello partecipativo che coinvolge le istituzioni, le parti sociali, gli altri enti e organismi operanti nel settore, con il fine di favorire una significativa riduzione del costo umano ed economico che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno per i singoli lavoratori, per le imprese e per il sistema produttivo del Paese.